Regolamento trasferimenti, ... dal sito del SAPAF

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cus vito
view post Posted on 5/12/2007, 14:45




Comunicato SAPAF

Regolamento in versione PDF


CITAZIONE
......



Ambiti applicativi
1. I trasferimenti a domanda del personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato, esclusi i
dirigenti, sono disposti dal Capo del Corpo, dal Comandante regionale e dal Comandante della Scuola
secondo i criteri e le modalità di seguito indicati, al fine di conciliare le necessità del personale con le
esigenze di servizio e per garantire il buon andamento dell'Amministrazione.
2. Il presente regolamento non si applica nei casi di richiesta di sede ai sensi della Legge
104/92, della legge 100/87 e del d.lgs. 267/2000 e loro integrazioni e modificazioni.
PARTE PRIMA
Art.2
Criteri generali di valutazione
1. Le istanze di trasferimento sono inoltrate dal dipendente per la via gerarchica all'Ispettorato
generale, in caso di adesione all'appello ordinario nazionale e all'appello straordinario; sono inoltrate
per la via gerarchica al Comando regionale per l'appello ordinario regionale.
2. Le domande di trasferimento, complete di istruttoria preliminare ed integrate dalla
documentazione aggiuntiva eventualmente richiesta dall'Ispettorato Generale, vengono esaminate in
ordine cronologico di arrivo.
3. Non è consentita la presentazione della domanda di trasferimento prima che siano trascorsi
tre anni di servizio nella stessa sede, due nel caso di sede disagiata riconosciuta con provvedimento
dell'Amministrazione, elevati a cinque nel caso di sede di primo accesso nei ruoli del C.F.S..
4. In base al punteggio conseguito per il trasferimento alla sede o alle sedi richieste si redige
una graduatoria per ciascuna delle sedi al fine di determinare la precedenza al trasferimento. Ciascun
dipendente, per ogni appello, non può indicare più di tre sedi, intendendosi per tali le singole unità
organizzative elencate nel bando di appello.
5. Le istanze valgono solo per l'appello per il quale sono state presentate.
6. I titoli sono valutati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
7. Alle domande è fornito motivato riscontro scritto all'interessato tramite l'ufficio da cui
dipende.
PARTE SECONDA
Art.3
Valutazione delle domande e formazione delle graduatorie
1. Alle domande di trasferimento viene assegnato un punteggio complessivo in base ai titoli
posseduti valutati secondo i seguenti parametri e punteggi parziali:
1 ) Anzianità di servizio
a) per ogni anno di servizio prestato nel C.F.S. punti 1,20
b) per ogni mese di servizio
o frazione di mese superiore a giorni 15 punti 0,10
Tutti i periodi di servizio eventualmente prestati nel Corpo forestale dello Stato anteriormente alla
data dell'ultima assunzione o riassunzione non saranno sommati all'anzianità di servizio.
2) Anzianità di servizio nella sede di provenienza
a) per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi punti 0,60
b) se la sede di provenienza individuata con provvedimento dell'Amministrazione
come disagiata, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 gg. ulteriori p 0,05
3) Condizioni di famiglia
a) per il ricongiungimento al coniuge non legalmente separato o convivente more uxorio
sempreché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica
punti 1,50
b) per il ricongiungimento con figli minorenni:
- per il primo punti 2,00
- per ogni figlio in più rispetto al primo punti 1,00
e) per il ricongiungimento con i figli minorenni, nel caso di genitore unico o esercente
in via esclusiva la potestà:
- per il primo punti 4,00
- per ogni figlio in più rispetto al primo punti 1,50
d) per il ricongiungimento con figli minori se il genitore non è affidatario
- per il primo figlio punti 2,00
- per ogni figlio in più rispetto al primo punti 1,00
e) per il ricongiungimento con figli, coniuge, convivente more uxorio, sempreché la stabile
convivenza di almeno tre anni risulti da certificazione anagrafica, con gravi problemi di
salute secondo quanto previsto dal Decreto ministeriale 278/2000
punti 4,00
f) per ricongiungimento con figli, coniuge e, in caso di assenza di altri familiari in grado di
prestare assistenza, genitori e fratelli, con minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata
o progressiva, riconducibile alla nozione di handicap grave di cui alla legge 104/92
punti 5,00
g) per ricongiungimento ad un familiare o affine entro il 2° grado, con minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, riconducibile alla nozione di handicap di cui
alla legge 104/92 punti 2,50
4) Condizioni di salute del dipendente
Nei casi in cui, in presenza di gravi alterazioni delle condizioni di salute per le infermità
contemplate dal DM 278/2000, non vi siano presenti strutture presso il Comune sede di servizio o
Comuni limitrofi che offrano adeguate possibilità di cure, che siano, invece, soddisfatte nella sede
richiesta
punti 4,00
5) Istanze per trasferimento dall'Ispettorato generale , Comandi regionali, Comandi provinciali,
Scuola, Coordinamenti distrettuali, Coordinamenti territoriali per l'ambiente e Uffici territoriali per la
biodiversità ai Comandi stazione, ai Nuclei operativi Cites, alle Unità Operative Territoriali, ai Posti
fissi:
Incremento del 25% del punteggio totale
2. I punteggi derivanti dalle lettere del punto 3) non sono cumulateli tra di loro se relativi allo
stesso familiare.
3. In caso di parità di punteggio complessivo, prevale l'anzianità di servizio. In caso di parità
nell'anzianità di se vizio, prevale l'età anagrafìca.
PARTE TERZA
Art.4
Procedura per l'appello ordinario nazionale e straordinario
1. Entro il 31 gennaio, i Comandanti regionali, il Comandante della Scuola ed i Capi dei
servizi centrali competenti comunicano al Servizio IV l'elenco delle vacanze suddiviso per sedi e per
qualifica.
2. L'Ispettorato Generale, entro il 28 febbraio, provvede, a pubblicare sul Bollettino ufficiale
del CFS l'elenco delle sedi per le quali è possibile richiedere il trasferimento. Non potranno essere
indicate sedi rica.'.nti nelle Province che risultano avere personale in numero complessivamente
superiore a quello indicato dal Decreto sulle piante organiche per le stesse.
3. Con tale pubblicazione inizia la procedura denominata appello ordinario nazionale.
4. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle sedi vacanti, i dipendenti fanno pervenire
istanza scritta di trasferimento secondo le modalità di seguito indicate e secondo quanto contemplato
dagli altri articoli del presente Decreto.
5. Le istan/e presentate al proprio ufficio di appartenenza devono essere fatte pervenire per via
gerarchica con la massima celerità ai Comandi regionali ,che procedono ali' esame della completezza
dei documenti, chiedono le eventuali integrazioni e rettifiche avvalendosi, per l'esame delle
certificazioni di carattere sanitario, del medico del Corpo.
6. Entro il 30 aprile tutte le istanze presentate devono essere fatte pervenire a cura dei Comandi
regionali alle competenti Divisioni presso l'Ispettorato generale.
7. Entro i i 30 giugno le competenti Divisioni, esaminate le istanze pervenute, curano la
pubblicazione su! Bollettino ufficiale del CFS delle graduatorie dei richiedenti, comprensive dei
relativi punteggi per ogni sede indicata. Le medesime sono comunicate, tramite l'ufficio relazioni
sindacali, alle OO.SS. rappresentative in campo nazionale. La pubblicazione vale come notifica agli
interessati.
8.1 trasferimenti, disposti dal Capo del Corpo, decorrono dal primo settembre.
9. Saranno archiviate le domande di trasferimento presentate fuori termine.
10. L'anzi inità di servizio è computata dal momento dell'assunzione e tenendo conto anche
dei periodi trascorsi in posizioni di stato che non comportano perdite d'anzianità.
11. Le condizioni di cui ai punti 3) e 4) dell'alt. 3 devono essere comprovate con
documentazione allegata all'istanza di trasferimento in originale o tramite dichiarazioni sostitutive ai
sensi del DPR 445/00 nei soli casi di cui al punto 3), lettere a,b,c,d.
12. Le certificazioni sanitarie, rilasciate dai competenti presidi sanitari (A.S.L. od Ospedali),
devono indicare chiaramente lo stato attuale dell'assistito.
13. Le ce; tificazioni anagrafìche devono essere valide alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, fermo restando l'obbligo del dipendente di comunicare eventuali
variazioni.
14. Le eventuali richieste di revoca delle istanze di trasferimento possono essere presentate in
qualunque momento.
15. Non seno ammesse dilazioni rispetto alla decorrenza del trasferimento.
16. L'Ami linistrazione può procedere, altresì, in qualunque periodo dell'anno, qualora ravvisi
una situazione di ;iecessità ed opportunità, all'attivazione di un appello nazionale straordinario, udito
il parere delle OO.SS.
17. Prima di procedere all'assegnazione di personale di nuova nomina, l'Amministrazione
indice un appello straordinario per la copertura dei posti oggetto di tale assegnazione. Per detto
appello straordinario, ai fini della presentazione delle istanze di trasferimento da parte del personale
già in servizio, si prescinde dall'anzianità prevista al precedente articolo 2.
Art5
Appello ordinario regionale
1. Il 15 settembre ogni Comandante regionale rende noto, tramite decreto cui è data la massima
divulgazione a livello regionale ed è trasmesso alle competenti Divisioni dell'Ispettorato generale,
l'elenco delle sedi ricadenti nella regione rimaste vacanti dopo l'espletamento dell'appello nazionale.
2. Non è ammessa l'inclusione nell'elenco di sedi delle province in cui il numero di personale
in servizio sia superiore alla dotazione organica complessiva fissata dall'apposito decreto sulle
dotazioni organiche.
3. Con la pubblicazione a livello regionale del citato decreto inizia la procedura denominata
appello ordinario regionale.
4. Entro il 15 ottobre, il personale in servizio in ogni Regione avanza istanza per via gerarchica
al Comando regionale di appartenenza.
5. I titoli, con relativo punteggio, e i documenti da allegare sono i medesimi previsti
dall'appello nazionale di cui agli articoli 3 e 4.
6. Il Comando regionale entro il 15 novembre valuta le istanze e rende pubblica la graduatoria,
che viene trasmessa alle competenti Divisioni dell'Ispettorato Generale e comunicata per il tramite
dell'Ufficio relazioni sindacali, alle OO.SS. rappresentative in campo nazionale.
7. Dal 15 gennaio successivo decorrono i trasferimenti disposti con provvedimento del
Comandante regionale.
8. Con le stesse modalità vengono disposti i movimenti interni all'Ispettorato generale e
all'interno della Scuola, da parte dei Dirigenti superiori preposti.
Arto
Scambio di sede
1. Ogni dipendente può, in ogni periodo dell'anno, presentare istanza anche per una delle sedi
non contemplate negli appelli ordinario e regionale, qualora un altro dipendente in servizio nella sede
richiesta chieda di scambiare la propria sede. L'istanza è presentata per via gerarchica. I Dirigenti
competenti verificano l'effettiva possibilità di scambio, con personale nominativamente individuato
nelle sedi interessate; è possibile lo scambio tra personale di ruoli diversi a condizione che si
ricoprano reciprocamente le vacanze di organico.
2. Delle istanze di scambio deve essere data tempestiva e congrua pubblicità nelle sedi
interessate.
3. Nel caso in cui dalle sedi interessate pervengano più istanze di trasferimento, e per le quali
non sia possibile garantire le scambio, hanno precedenza le istanze che totalizzano il maggior
punteggio secondo i criteri di cui all'articolo 3. A parità di punteggio prevalgono le istanze dei più
anziani di servizio e, a parità di anzianità di servizio, prevale l'età anagrafìca.
Art7
Norma transitoria
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'Ispettorato generale indice un
appello straordinario generale una tantum, riguardante la mobilità nazionale e regionale, pubblicando
l'elenco di tutte le sedi risultanti sottonumerarie rispetto alla pianta organica disposta con apposito
decreto. Sono escluse le sedi nelle province il cui personale risulti complessivamente in numero
superiore a quello previsto dal Decreto sulle dotazioni organiche per le stesse . Hanno diritto a
presentare istanza tutti coloro che abbiano raggiunto l'anzianità di servizio di cui al terzo comma dell'alt. 2.

 
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camiciez
view post Posted on 9/1/2008, 14:37




Ciao! Io ho problemi ad aprire il sito del Sapaf... qualcuno riesce a farmi sapere come visualizzare le tabelle delle piante organiche e delle carenze sul territorio nazionale?
Ciauz!
 
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alex83s
view post Posted on 3/3/2008, 19:18




i trasferimenti dentro la regione si possono fare senza aspettare nemmeno un giorno......non c'è bisogno di aspettare anni.....infatti è per questo che io sono stato trasferito.....
ps. sono il primo del 52° ad essere stato trasferito......oh che emozione......!!!!!!!!
 
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agenteciscosanchez
view post Posted on 4/3/2008, 08:34




Non ne sono troppo sicuro,ora dovrebbe dipendere dall'art.5 del nuovo regolamento sui trasferimenti.
 
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3 replies since 5/12/2007, 14:45   2961 views
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